Art. 8.
(Dismissione degli equini di proprietà delle amministrazioni dello Stato e trasferimento a centri abilitati).

      1. Ai fini della presente legge, i cavalli in possesso dell'Esercito italiano, dei Corpi militari e di polizia e del Corpo forestale dello Stato, non più utilizzabili per fini istituzionali, nonché quelli in esubero o non in grado di prestare servizi utili, sono trasferiti ai centri individuati ai sensi dell'articolo 12. L'onere del trasferimento e del mantenimento degli equini è posto a carico dei centri ippici riceventi che ne hanno fatto richiesta.
      2. L'assegnazione dei cavalli ai centri ippici che ne fanno richiesta avviene a condizione che siano garantiti i requisiti minimi di tutela, di salvaguardia e di benessere degli equini, in conformità alla finalità previste dalla presente legge.